UNIONI CIVILI

Disposizioni di legge

 

La legge 20 maggio 2016 n. 76 (DDL Cirinnà) n vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto    dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il Dpcm 23 luglio 2016, n. 144 dettava le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili.

I Decreti Legislativi n. 5,6,7 del 19.01.2017, in vigore dall'11.02.2017, hanno adeguato l'istituto dell'unione civile ai testi di legge vigenti, apportando alcune sostanziali modifiche alla Legge 76/2016.

 

Condizioni

 

L'articolo 1, comma 2 della Legge 76/2016 dispone che "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni."

Le coppie interessate a costituire un'unione civile devono essere:

- maggiorenni

- dello stesso sesso

- libere da vincoli matrimoniali o di unione civile 

- non legate da vincoli di parentela, affinità, adozione di cui all'articolo 87 del Codice Civile 

 

Regime patrimoniale 

 

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

La scelta del regime di separazione dei beni ai sensi dell'articolo 162 del Codice Civile può essere dichiarata al momento della costituzione dell'unione civile.

Le convenzioni patrimoniali possono essere stipulate anche successivamente, con atto pubblico, ai sensi degli articoli 162, 163, 164 e 166 del Codice Civile.

 

Cognome comune

 

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare di scegliere un cognome comune, scegliendolo tra i cognomi della coppia.   

Tale scelta è solo simbolica, in quanto non comporta un  cambiamento di cognome anagrafico.

 

Diritti e doveri

 

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale  e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

A tutela dei diritti e per il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge" o "coniugi" o temini equivlenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell'unione civile, ad esclusione di quanto non espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016 e delle disposizioni in materia di adozione , di cui alla legge 184/1983.

All'unione civile si applicano le norme del Codice Civile previste per il matrimonio, relative agli obblighi di alimenti, ai diritti successori, all'indennità per decesso, ai trattamenti di fine rapporto e pensionistici.

 

Cittadini stranieri e unione civile

 

Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'Ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, ai sensi delle leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Qualora la legislazione dello Stato di origine dello straniero non riconosca l'unione civile, il nulla osta può essere sostituito da un altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato.

  

Unione civile o matrimonio contratto al l'estero

 

Le coppie dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero, possono richiedere la trascrizione del relativo atto nel registro delle unioni civili del Comune di residenza o di iscrizione AIRE. 

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero, una volta trascritto in Italia avrà l'efficacia di unione civile tra persone dello stesso sesso. 

 

Costituzione dell'unione civile a seguito di rettificazione di sesso

 

La persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale.

Il Tribunale con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione, se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili.

  

Dove costituire l'unione civile 

 

La dichiarazione di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso può essere resa dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza o di un qualsiasi Comune italiano.

 

Nel Comune di Turriaco la dichiarazione di costituzione di unione civile potrà essere resa dinanzi al Sindaco o dinanzi ad un Assessore delegato nei seguenti luoghi:

 

-  l'ufficio del Sindaco (presso la sede Municipale - I piano)

 

- la sala consiliare posta in Piazza Libertà 3

 

La data, l'ora ed il luogo per il rito, dovranno concordarsi con l'Ufficio dello stato civile.

La sala consiliare verrà concessa, previa prenotazione, gratuitamente come per i matrimoni.

 

Iter procedurale

 

L'Ufficio competente per le registrazioni delle unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile presso l'Ufficio Servizi Demografici - piazza Libertà 34 - tel. 0481-472711 fax 0481-767266 mail stato.civile@com-turriaco.regione.fvg.it 

pec: comune.turriaco@certgov.fvg.it

Orario di apertura al pubblico : martedì- giovedì - venerdì  8.30 - 11.00    lunedì - mercoledì  8.30-11.00      15.30 - 18.00  

Le persone interessate devono presentare all'Ufficio dello stato civile il modello di richiesta di costituzione dell'unione civile debitamente compilato e sottoscritto dalle parti, allegando copia di un documento di identità valido. 

Il modulo può essere presentato personalmente all'Ufficio o trasmesso a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC o a mezzo fax.

L'Ufficio dello stato civile  acquisito il modello di richiesta, concorderà con gli interessati la data per la  redazione del verbale di richiesta di unione civile.

 

scarica il modello :

 

Modulo unione civile

 

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile e adempimenti successivi 

 

Nella data concordata l'Ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale che sottoscriverà unitamente alle parti convenute.

Da tale data, l'Ufficiale dello dello stato civile avrà trenta giorni di tempo per procedere all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge.

Trascorso tale periodo le parti hanno a disposizione 180 giorni per  presentarsi all'Ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.

 

Costituzione dell'unione civile 

 

Nel giorno concordato, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, in una sala aperta al pubblico, renderanno all'Ufficiale dello  stato civile (Sindaco o Assessore delegato) la dichiarazione di voler costituire tra loro un'unione civile.

L'Ufficiale dello stato civile ricevuta la dichiarazione di cui sopra iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili.

Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalla parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

 

Scioglimento dell'unione civile 

 

L'Unione civile si scioglie:

- per decesso di una delle parti

- per divorzio con procedimento giudiziario di cui all'artico 3, n. 1 e n. 2, lett. a), c), d), e) legge 01.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento dela matrimonio mediante negoziazione assistita, o per  accordo  innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità del periodo di separazione;

- per rettificazione di sesso.