Il divorzio

Nuove disposizioni per separarsi, divorziare o modificare precedenti accordi di separazione o divorzio

 

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della Legge 162/2014, i coniugi possono presentarsi congiuntamente dinanzi all'Ufficiale di stato civile, per concludere un accordo di separazione consensuale, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio. 

Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione o di divorzio emessa dai giudici. 

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55 in vigore dal 04.06.2015, è possibile presentare istanza di divorzio: 

dopo dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale 

dopo sei mesi nel caso  di separazione consensuale

 

Dove concludere l'accordo

L'accordo di separazione o divorzio può essere concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile

- del Comune di residenza di uno degli sposi

- del Comune dove è stato celebrato il matrimonio

- del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero

 

Condizioni per concludere l'accordo

L'accordo può essere concluso davanti all'Ufficiale dello stato civile quando:

- non vi siano figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) o figli economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere alcun riferimento a patti relativi a rapporti patrimoniali (economici o finanziari), tranne la corresponsione dell'eventuale assegno di mantenimento o divorzile.

E' data facoltà ai coniugi di farsi assistere da un avvocato, con il solo compito di testimone dell'atto.

 

Come concludere l'accordo

I coniugi, o uno solo di loro, interessati a redigere l'accordo di separazione o di divorzio devono presentare all'Ufficio dello stato civile ,(anche a mezzo mail o pec)  il modello di dichiarazione sostitutiva sottoscritto da entrambi e corredato dalla copia dei documenti di identità validi .

Scarica il modello di dichiarazione

Dichiarazione dei coniugi

 

In caso di divorzio (scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), le parti devono produrre la copia conforme della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale. 

 

L'Ufficiale dello stato civile , acquisiti i documenti ed espletati gli accertamenti necessari al procedimento, concorda con i coniugi la data per la sottoscrizione dell'accordo. 

In tale occasione i coniugi sono tenuti a corrispondere l'importo di € 16,00, quale diritto fisso previsto dall'art. 12, comma 6, della  Legge 162/2014. 

Nello stesso giorno verrà concordata la data, non antecedente al trentesimo giorno successivo, in cui i coniugi dovranno presentarsi dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, per la conferma dell'accordo. 

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.