Convivenze di fatto

Disposizioni di legge

 

La legge 20 maggio 2016 n. 76 (DDL Cirinnà), in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano la convivenza di fatto che si costituisce mediante una dichiarazione all'Ufficio anagrafe di residenza. La circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 01.06.2016 attiva le procedure per l'attuazione del nuovo istituto.

 

Condizioni

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della Legge 76/2016 si intendono per conviventi di fatto   "Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile".

Requisiti fondamentali, oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio anagrafe, sono la coabitazione e l'iscrizione anagrafica nello stesso foglio di famiglia.

 

Diritti e doveri derivanti dalla dichiarazione di convivenza di fatto

 

Reciproca assistenza

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsi dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate,  previste per i coniugi ed i famigliari.

Ciascun convivente può designare (con atto scritto e autografo) l'altro quale rappresentante con poteri pieni o limitati:

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

- in caso di decesso, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funebri.

Diritti e doveri

Diritto di permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione.

Diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Obbligo di mantenimento e obblighi alimentari.

Diritti nell'attività di impresa familiare.

Diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti della convivenza di fatto.

 

Contratto di convivenza per la disciplina dei rapporti patrimoniali

 

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto di convivenza può contenere: a) l'indicazione della residenza comune; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, provvederà entro i dieci giorni successivi, a trasmettere copia del contratto di convivenza all'Ufficio anagrafe del Comune di residenza dei conviventi di fatto, per la registrazione negli archivi anagrafici.

Il contratto di convivenza si scioglie a seguito di: a) accordo tra le parti (con atto pubblico o scrittura privata); b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i due conviventi di fatto o tra un convivente e altra persona; d) decesso di uno dei conviventi .

Il professionista che ha redatto il contratto di convivenza, apporrà sullo stesso l'annotazione di risoluzione e ne trasmetterà nota all'Ufficio anagrafe del Comune di residenza, per la registrazione nell'archivio anagrafico.

 

Dove e come dichiarare una convivenza di fatto   

 

Gli interessati devono presentare all'Ufficio anagrafe del Comune di residenza , apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità validi.

 

L'Ufficio competente per il Comune di Turriaco è l'Ufficio Anagrafe presso l'Ufficio Servizi Demografici - piazza Libertà 34 - tel. 0481-472711 fax 0481- 767266  mail: anagrafe@com-turriaco.regione.fvg.it  pec: comune.turriaco@certgov.fvg.it 

Orario di apertura al pubblico : martedì - giovedì - venerdì  8.30. - 11.00  lunedì e mercoledì    8.30 - 11.00    15.30 - 18.00

Il modello di dichiarazione può essere presentato personalmente presso l'Ufficio o trasmesso a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC o a mezzo fax.

 

Scarica il modello:

modulo dichiarazione di convivenza di fatto

 

La convivenza di fatto decorre giuridicamente dalla data di presentazione della dichiarazione all'Ufficio anagrafe.  L'Ufficio ricevuta la dichiarazione di convivenza di fatto, provvederà entro due giorni lavorativi alla registrazione anagrafica.

Successivamente saranno effettuati gli opportuni accertamenti tendenti ad appurare la veridicità dei fatti dichiarati, come previsto dalla vigente normativa in matetria anagrafica (accertamento del requisito della coabitazione, della dimora abituale all'indirizzo dichiarato, della mancanza di vincoli matrimoniali o di unione civile).

Qualora non sussistano i requisiti di legge, l'Ufficiale d'anagrafe annullerà l'iscrizione della convivenza di fatto.

 

Cancellazione di una convivenza di fatto 

 

La cancellazione di una convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- cancellazione d'ufficio in caso di cessazione della coabitazione nel Comune di uno o di entrambi i componenti o in caso di matrimonio o di unione civile;

- su richiesta di una o di entrambe le parti, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. 

Nel caso di richiesta di scioglimento di una sola parte, l'Ufficiale d'anagrafe ne darà comunicazione all'altro componente.

 

scarica il modello: 

 

modulo richiesta scioglimento convivenza di fatto