Uffici
Certificati e autocertificazione
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183, dal 1° gennaio 2012
è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole,
Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, INAIL,ecc.) ed ai gestori di pubblici
servizi (Enel, Posta, Ferrovie, ecc.) di richiedere certificati ai cittadini ed alle
imprese.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno valore solo nei rapporti tra
privati e recheranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi. “
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi dovranno acquisire d’ufficio le
informazioni o accettare l’autocertificazione prodotta dai cittadini e dalle imprese.
IL D.P.R. 28.12.2000 n. 445 E L’AUTOCERTIFICAZIONE
Autocertificazione (art. 46)
L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, esente da autentica di
firma, dall’imposta di bollo e completamente gratuita.
La mancata accettazione da parte della pubblica amministrazione o del gestore di pubblico
servizio dell’autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio da cui derivano
sanzioni disciplinari per il dipendente.
Il citato DPR 445/2000 dà anche ai privati (Banche, Assicurazioni, ecc) la facoltà di accettare
l’autocertificazione
.
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 /2000 sono autocertificabili i seguenti stati, fatti
e qualità personali:
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data e luogo di nascita
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residenza
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cittadinanza
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godimento diritti civili e politici
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stato di celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o lo stato libero
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stato di famiglia
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esistenza in vita
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nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
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iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
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appartenenza a ordini professionali
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titolo di studio, esami sostenuti
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qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
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situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
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assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
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possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’a rchivio dell’anagrafe tributaria
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stato di disoccupazione
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qualità di pensionato e categoria di pensione
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qualità di studente
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qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
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iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
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tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
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di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
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qualità di vivenza a carico
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tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
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di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47):
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non autocertificabili, sono comprovati dall’i nteressato
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tale dichiarazione resa nell’i nteresse
del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive da produrre ad organi della pubblica amministrazione o a gestori di
pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritte e presentate unitamente ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità
valido.
Istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione (art. 38):
Tutte le istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica amministrazione possono essere
trasmesse a mezzo posta, a mezzo fax e a mezzo posta elettronica semplice o certificata,
allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.
Sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Documenti di identità e riconoscimento esibiti al posto dei certificati:
I documenti di identità validi possono essere esibiti al posto dell’autocertificazione per
dimostrare i seguenti dati anagrafici: cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza.
Responsabilità del cittadino nel rendere le dichiarazioni sostitutive:
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma o fa
uso di atti falsi è punito ai sensi del codice penale.
L’amministrazione pubblica o il gestore di pubblico servizio che riceve l’autocertificazione
è tenuto ad effettuare idonei controlli (art. 71 DPR 445/2000). Qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il cittadino decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Applicabilità della legge ai cittadini stranieri:
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della
Comunità europea si applicano le disposizioni valide per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, o
nel caso in cui esistano convenzioni internazionali in materia fra l’Italia ed il Paese di origine
dello straniero.