Ai sensi del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, i cittadini che trasferiscono la propria residenza a Turriaco, con provenienza da altro Comune italiano o dall'estero o che cambiano abitazione all'interno del Comune di Turriaco, hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione relativa ai suddetti eventi, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati.
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere presentate (utilizzando gli appositi modelli allegati) con le seguenti modalità:
direttamente all’Ufficio Servizi demografici del Comune di Turriaco – Piazza Libertà 34 – I
piano
con raccomandata indirizzata a : Servizi Demografici – Comune di Turriaco – Piazza Libertà 34 –
34070 Turriaco (GO)
via fax al numero 0481/767266
per via telematica direttamente all' indirizzo mail
anagrafe@com-
In caso di trasmissione a mezzo PEC la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica semplice deve essere allegata la copia scannerizzata della dichiarazione, completa di firma autografa.
Alla dichiarazione deve essere sempre allegata copia del documento di identità del
richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se
maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
I cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea devono allegare alla
dichiarazione la documentazione di cui all’allegato A.
I cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la
documentazione di cui all’allegato B.
MODELLI
Dichiarazione di
residenza
Allegato
A
Allegato
B
ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E ACCERTAMENTO D'UFFICIO
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procederà entro i due
giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di
presentazione della dichiarazione stessa.
L’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o
variazione. Trascorsi quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata
effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o variazione si intende
confermata.
DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono
mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai
benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione
mendace. L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le
discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
(art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dall'arrivo. L'Ufficio consolare trasmette copia della dichiarazione all'Ufficio anagrafe dell'ultimo comune italiano di residenza, per l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
Il cittadino italiano iscritto all'AIRE ha l'obbligo di dichiarare all'ufficio consolare ogni successiva variazione intervenuta all'estero, che lo riguardi (cambio di indirizzo all'estero, trasferimento in altra circoscrizione consolare, matrimonio, nascita dei figli, divorzio).
I cittadini stranieri iscritti all'anagrafe di un comune italiano, che trasferiscono la loro residenza all'estero hanno l'obbligo di presentare presso l'ufficio anagrafe del Comune italiano di iscrizione, la dichiarazione di trasferimento all'estero, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento.
L'Ufficio anagrafe provvederà entro due giorni lavorativi alla cancellazione dall'anagrafe per emigrazione all'estero.
Dichiarazione di trasferimento all'estero