Amministrazione trasparente
Servizi
Incarichi amministrativi di vertice
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 15, c. 1,2 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati
ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche
per nominativo, dei dati di cui al presente comma.