D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 16, c. 1,2 - Obblighi di pubblicazione concernenti la
dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese
sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le
diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1,
evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato
in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.